Dal 1° aprile 2022 le garanzie rilasciate ai sensi del Decreto Liquidità non saranno più totalmente gratuite. La Commissione Europea con decisione C(2002) 325 del 17 gennaio 2022, in riferimento all’attuazione delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 53, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, (di seguito, Legge di Bilancio 2022), in tema di proroga delle misure previste dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, l’ISMEA potrà nuovamente rilasciare garanzie ai sensi di tale normativa fino al 30 giugno 2022. La proroga contiene però delle modifiche rispetto all’impianto originario:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2022 la percentuale di garanzia è ridotta dal 90% all’80% per le garanzie di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità,
  • a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione; si è in attesa di una nuova circolare ISMEA per conoscere l’entità e le modalità di versamento della prevista commissione di garanzia.

Modifica dei massimali della Sez. 3.1 del Temporary Framework. Cambiano i massimali degli aiuti concessi ai sensi della Sezioni 3.1 del Temporary Framework come segue:

  • euro 290.000,00, per imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • euro 345.000,00, per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • euro 2.300.000,00, per imprese attive in tutti gli altri settori.

Adeguamento della durata delle operazioni finanziarie già garantite. Tali novità seguono quelle già autorizzate dalla Commissione Europea con decisione C (2021) 7411 dello scorso 12 ottobre relative alla possibilità di riconoscere alle imprese agricole di allungare piani di rimborso da 72 mesi (6 anni) a 120 mesi (10 anni) per le sole operazioni già perfezionate ( ex lett. c) e c bis), art. 13), comma 1) D. L. “liquidità”). Si segnala inoltre che per le operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c) del Decreto c.d. “liquidità”, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dall’ISMEA con copertura al 90%, nel caso di prolungamento della durata della operazione, è consentito di richiedere la pari estensione della garanzia. Resta fermo il periodo massimo di 120 mesi di durata complessiva dell’operazione finanziaria, che deve tener conto del periodo di preammortamento/ammortamento già trascorso.

Di Davide Da Pieve



Immagine in evidenza: Foto di François Genon on Unsplash

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